1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, e successive modificazioni, di seguito denominata «direttiva», secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. È escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati della direttiva e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del sesto mese di vita, è confermata da dati scientifici universalmente accettati.
3. L'impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II della direttiva.
4. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell'allegato III della direttiva al fine di soddisfare i requisiti relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e
a) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui alla presente legge;
b) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.